STATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALMI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 4.3.2010, n. 28, è istituito dal Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Palmi (d'ora in avanti C.d.O.),

con delibera n. 20 del 6 dicembre 2010, l'Organismo di Mediazione

del Foro di Palmi (d'ora in avanti O.d.M.) ai fini delle attività di cui

quella di mediazione prevista dal decreto legislativo n°28 del 04

marzo 2010.

 

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2

Sede dell'O.d.M.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Palmi salvo diversa disposizione di quest'ultimo.

 

Art. 3

Personale dipendente

L'O.d.M. si avvale del personale dipendente del C.d.O. che delega,

allo scopo, almeno 1 dei suoi dipendenti a svolgere compiti di segreteria.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è

fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi,

direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione

di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio;

è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

 

Art. 4

Composizione O.d.M.

L'O.d.M. è composto da cinque membri nominati dal C.d.O. scelti

tra i suoi componenti con facoltà di ricorrere al meccanismo della

rotazione ove venga ritenuto opportuno

I Componenti dell'O.d.M. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Presidente dell'O.d.M. è il Presidente del C.d.O. o suo delegato.

Al suo interno l'O.d.M. elegge a maggioranza di voti il segretario.

I componenti dell'O.d.M. restano in carica per un biennio in coincidenza

con il mandato del C.d.O. e, comunque, e fino all'insediamento

del nuovo C.d.O..

In caso di dimissioni di uno o più membri dell’O.d.M. il Consiglio

 

dell’Ordine provvede alla sostituzione, integrando l’Organismo, con

apposita delibera da adottare a maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 5

Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca e coordina le sedute dell'O.d.M. fissando i

punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria

eventuali esposti nei confronti dei conciliatori assegnandoli, eventualmente,

ai singoli componenti dell'O.d.M.

 

Art. 6

Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di

conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo

e provvede alla custodia dei relativi Registri.

 

Art. 7

Convocazione dell'O.d.M.

L'O.d.M. viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità

particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale,

ovvero telefonica o tramite posta elettronica

L'O.d.M. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di

almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente

più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro,

che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente

dell'O.d.M., e custodito nella segreteria del C.d.O.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In

caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente

funzioni.

 

Art. 8

Compiti dell'O.d.M.

L'O.d.M. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco

dei Mediatori ed a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non

inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque

derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da

parte dell'O.d.M.

L'O.d.M. ha i seguenti compiti:

 

a) Stilare l'Elenco dei Mediatori;

b) Tenere il Registro degli affari di mediazione con le annotazioni

relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle

parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata

del procedimento ed il relativo esito.

c) Esaminare le richieste di conciliazione e provvedere alla designazione

dei Mediatori;

d) Esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;

e) Vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi

cui è tenuto;

f) Provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla

sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione

(vedi art. 21) o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco

dei Mediatori (vedi art. 21);

g) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati

dal mediatore designato ed a tutti gli incombenti successivi alla

conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal

Mediatore designato;

h) Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro,

entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della

gestione su modelli predisposti dal Ministero;

i) Predisporre il rendiconto contabile finanziario.

j) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite

sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza

tra le parti sul valore della lite.

Salvo quanto previsto dal comma II° del presente articolo,

l’organismo non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli

affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù

di accordi conclusi con altri organismi di conciliazione ai sensi

dell’art. 7, comma 2, lett. C) del D.M. m. 180/10.

Il responsabile dell’Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che

gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’art. 11, comma

3 del D.Lgs. n. 28/10, anche ai fini dell’istanza di omologazione del

verbale medesimo

Il responsabile dell’Organismo trasmette, altresì, la proposta del

mediatore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 28/10, su richiesta del

giudice che provvede ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto legislativo.

A norma dell’art. 2961, primo comma, cod.civ. gli atti dei procedimenti

trattati verranno conservati dall’organismo di conciliazione

per almeno un triennio dalla data dello loro conclusione.

 

Art.9

Degli obblighi nei confronti del Responsabile del Registro

 

L'O.d.M. è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle

forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine

con la dicitura: "iscritto al n. … del registro degli organismi deputati

a gestire tentativi di mediazione".

A seguito dell’iscrizione, l’organismo ed il mediatore designato non

possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la

prestazione

A far data dal secondo anno di iscrizione dell'O.d.M. nel Registro,

questi è tenuto, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, a trasmettere

il rendiconto gestionale su modelli predisposti dal Ministero

della Giustizia.

E' fatto obbligo all'O.d.M. di comunicare immediatamente al Responsabile

del Registro tutte le vicende immediatamente modificative

dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione

nel Registro, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento

formativo dei mediatori.

Dell'esito positivo della mediazione conclusa per il tramite dell'O.

d.M., quest'ultimo provvede senza indugio all'invio del verbale

di avvenuta conciliazione al Responsabile del registro.

Se, dopo, l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che

l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di

comunicazione di cui al presente articolo o di reiterata violazione

degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione

e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.

 

Art. 10

L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.M. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di mediatori

composto da almeno 5 professionisti che abbiano dichiarato

la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per il richiedente.

L'O.d.M. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle

istanze degli interessati ed a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

L'O.d.M. deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni

anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla ratifica

del C.d.O., al Ministero competente.

L’elenco dei mediatori è corredato:

a) della dichiarazione di disponibilità sottoscritta dal mediatore

e contenente l’indicazione della sezione del registro alla

quale questi chiede di essere iscritto;

b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione

specifica dei requisiti di cui all’art. 11, commi 1

c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 11,

 

comma 2

d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche

necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori

esperti nella materia internazionale.

 

Art. 11

Il Mediatore

Il mediatore deve possedere

- un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria

triennale ovvero, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine o

collegio professionale.

- una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno

biennale, acquisiti presso gli enti abilitati a svolgere l’attività di

formazione dei mediatori, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.M. Giustizia

n. 180 del 10.10.10 e del D.Lgs. n. 28/10

Il mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena

detentiva non sospesa;

- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai

pubblici uffici;

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

- aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’art.

3, comma 3, parte i) sezione B e parte ii) sezione B del D.M. n.

180/10 è altresì il possesso della documentazione idonea a comprovare

conoscenze linguistiche all’uopo necessarie.

La violazione degli obblighi inerenti e le dichiarazioni di cui al presente

articolo costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi

della normativa deontologica.

 

Art. 12

Degli obblighi del Mediatore

Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi,

direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione

di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; è fatto

loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione

di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità

con l'incarico da assumere;

b) informare immediatamente l'O.d.M., ed eventualmente le parti,

 

dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che

possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione

e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;

c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile

della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto

dal Ministero della Giustizia

Il richiedente non può dichiararsi disponibile a svolgere la funzione

di mediatore per più di cinque organismi.

La violazione degli obblighi inerenti e le dichiarazioni di cui al presente

articolo costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi

della normativa deontologica.

 

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 13

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di

mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di

legge o previsti dal presente regolamento.

I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto

legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di

protezione dei dati personali”.

 

Art. 14

Spese del giudizio di mediazione

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di

mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa

o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di mediazione è esente dall'imposta di registro entro il

limite di valore di venticinquemila euro.

Sono stabiliti, nella tabella allegata al presente statuto, l'indennità

spettante agli organismi di mediazione ed ai mediatori per l'attività

prestata.

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le

spese di mediazione.

E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui il mediatore si

sia eventualmente avvalso.

Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità

complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00,

che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito

 

della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo

di mediazione, al momento dell’adesione e, comunque, prima

dell’incontro.

Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo

indicato nella tabella allegata al presente statuto, che deve essere

corrisposto in misura di metà, prima dell'incontro di mediazione.

Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta

causa di recesso per l’ODM.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma

del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall’ODM

nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza

tra le parti sulla stima.

L’indennità dovuta è ridotta di un terzo:

a) nelle materie per cui l’instaurazione del procedimento di

mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda

giudiziale;

b) nel caso in cui all'incontro di mediazione non siano presenti

tutte le parti;

L’indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione

dell’accordo; e deve essere aumentata di un quinto in caso

di formulazione della proposta:

E’ facoltà dell’ODM:

a) aumentare fino ad un quinto l’indennità dovuta in caso di

particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.;

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento

l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione

determinato dalle parti.

L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della

domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni

per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.

76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento

delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso

l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,

la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore

o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena

di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la

veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel

caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua presta8

zione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino

solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta,

in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano

ammesse al gratuito patrocinio.

 

Art. 15

Del mediatore

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

E' tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto

appreso per ragioni dell'opera.

 

Art. 16

Designazione del Mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la

mediazione stragiudiziale, l'O.d.M. provvede a designare con propria

delibera, seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico

(la lettera di partenza sarà estratta nell'adunanza dell'O.

d.M. con la quale si delibera l'elenco dei mediatori da sottoporre

a ratifica del C.d.O.), il Mediatore, notiziando quest'ultimo della

natura della controversia e delle parti in causa.

Il Mediatore può, altresì, essere scelto in comune accordo dalle

parti.

Il designato mediatore, presa visione della documentazione, dichiara

agli atti dell'O.d.M., entro due giorni dalla comunicazione

della designazione la insussistenza di motivi di incompatibilità con

l'assunzione dell'incarico nonché la propria imparzialità. In caso di

dichiarata incompatibilità l'O.d.M. provvede a designare nuovo

mediatore.

Il designato mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto

senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio

(tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione

d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

 

Art. 17

Del procedimento di mediazione

Il mediatore deve in ogni caso convocare le parti.

L’incontro è condotto dal mediatore senza formalità di procedura,

sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei

soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri

successivi al primo.

Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde

 

richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione

qualora disponga degli elementi necessari.

In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione,

il mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto

disposto dall’art.18, comma 2.

Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se

il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice

escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice

che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla

formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese

sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi

compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente

nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello

Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo

unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice,

se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere

la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice

per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto

all’esperto eventualmente nominato.

Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto

dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo

delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti

alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del

procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti

depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante

l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette

giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta

nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

 

Art. 18

Controversie in materia di R.C.A. e responsabilità medica

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 17, comma 4,

nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione

di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore

può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una

sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di

mediazione o con la successiva accettazione, prima dell’inizio

 

dell’incontro di mediazione.

La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto

al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà

formulata anche in caso di loro mancata adesione.

Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi

sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata

adesione o partecipazione dell’altra parte.

 

Art. 19

Conclusione del procedimento di mediazione

Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo

quanto previsto dall’art. 18;

b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione,

salvo diverso accordo delle parti.

La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal registro non hanno

effetto sul procedimento in corso.

Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al

quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale

con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica

l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità

di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della

mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di

esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle

parti.

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare

la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta

dall’ODM.

 

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITA' ED I PROCEDIMENTI A CARICO DEI

MEDIATORI

Art. 20

Incompatibilità - imparzialità

Il Mediatore designato dall'O.d.M. a svolgere la propria opera deve

formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico

da svolgere, ed espressamente, quanto segue:

1. dichiaro di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle

parti interessate

2. dichiaro che gli associati e gli attuali collaboratori del mio studio

non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parte interessate

alla mediazione

3. dichiaro la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico

assegnatomi

4. dichiaro di non avere rapporti di parentela e/o affinità entro il

IV° con alcuna delle parti interessate

 

Art. 21

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 12 comma

3 lettere a), b) e c) e comma 4 è, con delibera dell'O.d.M., immediatamente

sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico

da altro mediatore all'uopo designato. Viene, pertanto,

invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria

l'O.d.M. può determinarsi nei confronti del mediatore nei seguenti

modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;

2. cancellarlo dall'Elenco dei mediatori, nel qual caso è immediatamente

notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del

rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parte interessate, l'O.d.M. provvede

nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore

interessato, e può determinarsi nel seguente modo:

1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;

2. sospenderlo cautelarmente dall'incarico provvedendo alla sua

sostituzione ed eventualmente aprire il procedimento di cancellazione

di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. di

appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata

notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.

 

TITOLO IV

LA CONTABILITA' DELL'O.d.M.

Art. 22

Dei mezzi dell'O.d.M.

L'O.d.M., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti,

mezzi e personale del C.d.O. E' tenuto a dotarsi di un Registro,

anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

 

Art. 23

Entrate e Uscite

Sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O.

previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario

dell'O.d.M.

 

Art. 24

Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.M.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.M. è affidata al C.d.O.

che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'O.d.M. è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il

10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno

successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre),

presso il C.d.O. rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.d.O, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su

relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

In caso di mancata approvazione il rendiconto unitamente ad una

dettagliata relazione redatta dal Consigliere Tesoriere viene immediatamente

inviato al Responsabile del Registro per le opportune

verifiche.

 

Art. 25

Il rendiconto ed il Responsabile del Registro

L'O.d.M. è tenuto a stilare, entro il 28 febbraio dell'anno successi13

vo a quello contabile di riferimento, Rendiconto economico dell'attività

svolta. Il Rendiconto, così predisposto, deve essere inviato,

comunque, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello contabile

di riferimento, al Responsabile del Registro degli Organismi di

Mediazione

 

Art. 26

Delle entrate

Le entrate dell'O.d.M. sono utilizzate per compensare le maggiori

uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'O.d.M., in particolare

per le seguenti voci di bilancio:

- cap. 2 "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali

per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.M.;

- cap. 3 "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per

l'attività dell'O.d.M.;

- cap. 4 "spese postali e telefoniche ": maggiori spese postali e telefoniche

derivante dall'attività dell'O.d.M.;

- cap. 15 "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività

dell'O.d.M.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

Cancellazione dal Registro.

L'O.d.M. è cancellato dal Registro di cui all'art. 3 del D.M. n.

180/10, d'ufficio, quando non svolge almeno dieci procedimenti di

conciliazione nel corso di un biennio e ove ricorra l’ipotesi contemplata

dall’ultimo comma dell’articolo 9 del presente statuto.

Nel caso di cancellazione dell'O.d.M. dal Registro i procedimenti di

mediazione pendenti sono trasmessi, previo pagamento dei prescritti

diritti, all'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera

di Commercio di Reggio Calabria.

La cancellazione di ufficio preclude all'O.d.M. di ottenere una nuova

iscrizione prima che sia decorso un anno.

 

Art. 28

allegati

Sono allegati al presente statuto, diventandone parte integrante,

la tabella delle indennità spettanti all'O.d.M. ed ai Mediatori (ALL.

A) per l'opera prestata da aggiornare triennalmente.

 

Art. 29

Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento l'ultima

data utile per la iscrizione nell'Elenco dei Mediatori è fissata al 31

marzo 2011.

 

Art. 30

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto l'O.d.M. è tenuto al

rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento degli organismi

di mediazione secondo le prevsioni contenute nel D.Lgs. n.

28/10 e nel D.M. n. 180/10

 

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dalla data dell'avvenuta iscrizione

dell'O.d.M. nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi

di mediazione a norma dell'articolo 3 e segg. del D.M. n.

180/10

 

 

Tabella A (articolo 14)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200

 

Oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200