STATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALMI
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 4.3.2010, n. 28, è istituito dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Palmi (d'ora in avanti C.d.O.),
con delibera n. 20 del 6 dicembre 2010, l'Organismo di Mediazione
del Foro di Palmi (d'ora in avanti O.d.M.) ai fini delle attività di cui
quella di mediazione prevista dal decreto legislativo n°28 del 04
marzo 2010.
TITOLO I
ORDINAMENTO INTERNO
Art. 2
Sede dell'O.d.M.
L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Palmi salvo diversa disposizione di quest'ultimo.
Art. 3
Personale dipendente
L'O.d.M. si avvale del personale dipendente del C.d.O. che delega,
allo scopo, almeno 1 dei suoi dipendenti a svolgere compiti di segreteria.
Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è
fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione
di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio;
è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
Art. 4
Composizione O.d.M.
L'O.d.M. è composto da cinque membri nominati dal C.d.O. scelti
tra i suoi componenti con facoltà di ricorrere al meccanismo della
rotazione ove venga ritenuto opportuno
I Componenti dell'O.d.M. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
Il Presidente dell'O.d.M. è il Presidente del C.d.O. o suo delegato.
Al suo interno l'O.d.M. elegge a maggioranza di voti il segretario.
I componenti dell'O.d.M. restano in carica per un biennio in coincidenza
con il mandato del C.d.O. e, comunque, e fino all'insediamento
del nuovo C.d.O..
In caso di dimissioni di uno o più membri dell’O.d.M. il Consiglio
dell’Ordine provvede alla sostituzione, integrando l’Organismo, con
apposita delibera da adottare a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 5
Funzioni del Presidente
Il Presidente convoca e coordina le sedute dell'O.d.M. fissando i
punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria
eventuali esposti nei confronti dei conciliatori assegnandoli, eventualmente,
ai singoli componenti dell'O.d.M.
Art. 6
Funzioni del Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di
conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo
e provvede alla custodia dei relativi Registri.
Art. 7
Convocazione dell'O.d.M.
L'O.d.M. viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità
particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale,
ovvero telefonica o tramite posta elettronica
L'O.d.M. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di
almeno tre componenti.
In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente
più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati
Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro,
che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente
dell'O.d.M., e custodito nella segreteria del C.d.O.
Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In
caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente
funzioni.
Art. 8
Compiti dell'O.d.M.
L'O.d.M. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco
dei Mediatori ed a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.
Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non
inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque
derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da
parte dell'O.d.M.
L'O.d.M. ha i seguenti compiti:
a) Stilare l'Elenco dei Mediatori;
b) Tenere il Registro degli affari di mediazione con le annotazioni
relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle
parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata
del procedimento ed il relativo esito.
c) Esaminare le richieste di conciliazione e provvedere alla designazione
dei Mediatori;
d) Esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
e) Vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi
cui è tenuto;
f) Provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla
sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione
(vedi art. 21) o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco
dei Mediatori (vedi art. 21);
g) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati
dal mediatore designato ed a tutti gli incombenti successivi alla
conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal
Mediatore designato;
h) Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro,
entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della
gestione su modelli predisposti dal Ministero;
i) Predisporre il rendiconto contabile finanziario.
j) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite
sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza
tra le parti sul valore della lite.
Salvo quanto previsto dal comma II° del presente articolo,
l’organismo non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli
affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù
di accordi conclusi con altri organismi di conciliazione ai sensi
dell’art. 7, comma 2, lett. C) del D.M. m. 180/10.
Il responsabile dell’Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che
gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’art. 11, comma
3 del D.Lgs. n. 28/10, anche ai fini dell’istanza di omologazione del
verbale medesimo
Il responsabile dell’Organismo trasmette, altresì, la proposta del
mediatore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 28/10, su richiesta del
giudice che provvede ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto legislativo.
A norma dell’art. 2961, primo comma, cod.civ. gli atti dei procedimenti
trattati verranno conservati dall’organismo di conciliazione
per almeno un triennio dalla data dello loro conclusione.
Art.9
Degli obblighi nei confronti del Responsabile del Registro
L'O.d.M. è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle
forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine
con la dicitura: "iscritto al n. … del registro degli organismi deputati
a gestire tentativi di mediazione".
A seguito dell’iscrizione, l’organismo ed il mediatore designato non
possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la
prestazione
A far data dal secondo anno di iscrizione dell'O.d.M. nel Registro,
questi è tenuto, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, a trasmettere
il rendiconto gestionale su modelli predisposti dal Ministero
della Giustizia.
E' fatto obbligo all'O.d.M. di comunicare immediatamente al Responsabile
del Registro tutte le vicende immediatamente modificative
dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione
nel Registro, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento
formativo dei mediatori.
Dell'esito positivo della mediazione conclusa per il tramite dell'O.
d.M., quest'ultimo provvede senza indugio all'invio del verbale
di avvenuta conciliazione al Responsabile del registro.
Se, dopo, l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che
l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui al presente articolo o di reiterata violazione
degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione
e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.
Art. 10
L'Elenco dei Mediatori
L'O.d.M. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di mediatori
composto da almeno 5 professionisti che abbiano dichiarato
la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per il richiedente.
L'O.d.M. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle
istanze degli interessati ed a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.
L'O.d.M. deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni
anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.
L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla ratifica
del C.d.O., al Ministero competente.
L’elenco dei mediatori è corredato:
a) della dichiarazione di disponibilità sottoscritta dal mediatore
e contenente l’indicazione della sezione del registro alla
quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione
specifica dei requisiti di cui all’art. 11, commi 1
c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 11,
comma 2
d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche
necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori
esperti nella materia internazionale.
Art. 11
Il Mediatore
Il mediatore deve possedere
- un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria
triennale ovvero, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine o
collegio professionale.
- una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno
biennale, acquisiti presso gli enti abilitati a svolgere l’attività di
formazione dei mediatori, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.M. Giustizia
n. 180 del 10.10.10 e del D.Lgs. n. 28/10
Il mediatore non deve:
- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena
detentiva non sospesa;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
Per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’art.
3, comma 3, parte i) sezione B e parte ii) sezione B del D.M. n.
180/10 è altresì il possesso della documentazione idonea a comprovare
conoscenze linguistiche all’uopo necessarie.
La violazione degli obblighi inerenti e le dichiarazioni di cui al presente
articolo costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi
della normativa deontologica.
Art. 12
Degli obblighi del Mediatore
Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione
di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; è fatto
loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione
di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità
con l'incarico da assumere;
b) informare immediatamente l'O.d.M., ed eventualmente le parti,
dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che
possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione
e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile
della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto
dal Ministero della Giustizia
Il richiedente non può dichiararsi disponibile a svolgere la funzione
di mediatore per più di cinque organismi.
La violazione degli obblighi inerenti e le dichiarazioni di cui al presente
articolo costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi
della normativa deontologica.
TITOLO II
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 13
Riservatezza del procedimento
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di
legge o previsti dal presente regolamento.
I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Art. 14
Spese del giudizio di mediazione
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa
o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di mediazione è esente dall'imposta di registro entro il
limite di valore di venticinquemila euro.
Sono stabiliti, nella tabella allegata al presente statuto, l'indennità
spettante agli organismi di mediazione ed ai mediatori per l'attività
prestata.
L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le
spese di mediazione.
E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui il mediatore si
sia eventualmente avvalso.
Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità
complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00,
che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito
della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo
di mediazione, al momento dell’adesione e, comunque, prima
dell’incontro.
Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo
indicato nella tabella allegata al presente statuto, che deve essere
corrisposto in misura di metà, prima dell'incontro di mediazione.
Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta
causa di recesso per l’ODM.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma
del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall’ODM
nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza
tra le parti sulla stima.
L’indennità dovuta è ridotta di un terzo:
a) nelle materie per cui l’instaurazione del procedimento di
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda
giudiziale;
b) nel caso in cui all'incontro di mediazione non siano presenti
tutte le parti;
L’indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione
dell’accordo; e deve essere aumentata di un quinto in caso
di formulazione della proposta:
E’ facoltà dell’ODM:
a) aumentare fino ad un quinto l’indennità dovuta in caso di
particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.;
b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento
l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione
determinato dalle parti.
L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.
76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento
delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso
l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore
o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena
di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la
veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel
caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua presta8
zione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino
solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta,
in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano
ammesse al gratuito patrocinio.
Art. 15
Del mediatore
Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
E' tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto
appreso per ragioni dell'opera.
Art. 16
Designazione del Mediatore
Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la
mediazione stragiudiziale, l'O.d.M. provvede a designare con propria
delibera, seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico
(la lettera di partenza sarà estratta nell'adunanza dell'O.
d.M. con la quale si delibera l'elenco dei mediatori da sottoporre
a ratifica del C.d.O.), il Mediatore, notiziando quest'ultimo della
natura della controversia e delle parti in causa.
Il Mediatore può, altresì, essere scelto in comune accordo dalle
parti.
Il designato mediatore, presa visione della documentazione, dichiara
agli atti dell'O.d.M., entro due giorni dalla comunicazione
della designazione la insussistenza di motivi di incompatibilità con
l'assunzione dell'incarico nonché la propria imparzialità. In caso di
dichiarata incompatibilità l'O.d.M. provvede a designare nuovo
mediatore.
Il designato mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto
senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio
(tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione
d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.
Art. 17
Del procedimento di mediazione
Il mediatore deve in ogni caso convocare le parti.
L’incontro è condotto dal mediatore senza formalità di procedura,
sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei
soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri
successivi al primo.
Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde
richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione
qualora disponga degli elementi necessari.
In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione,
il mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto
disposto dall’art.18, comma 2.
Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se
il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice
escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice
che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi
compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente
nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice,
se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere
la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice
per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all’esperto eventualmente nominato.
Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto
dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo
delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti
alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti
depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante
l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette
giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta
nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 18
Controversie in materia di R.C.A. e responsabilità medica
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 17, comma 4,
nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione
di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore
può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una
sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di
mediazione o con la successiva accettazione, prima dell’inizio
dell’incontro di mediazione.
La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto
al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà
formulata anche in caso di loro mancata adesione.
Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi
sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata
adesione o partecipazione dell’altra parte.
Art. 19
Conclusione del procedimento di mediazione
Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo
quanto previsto dall’art. 18;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione,
salvo diverso accordo delle parti.
La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal registro non hanno
effetto sul procedimento in corso.
Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al
quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale
con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità
di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della
mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di
esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle
parti.
Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare
la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta
dall’ODM.
TITOLO III
LE INCOMPATIBILITA' ED I PROCEDIMENTI A CARICO DEI
MEDIATORI
Art. 20
Incompatibilità - imparzialità
Il Mediatore designato dall'O.d.M. a svolgere la propria opera deve
formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico
da svolgere, ed espressamente, quanto segue:
1. dichiaro di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle
parti interessate
2. dichiaro che gli associati e gli attuali collaboratori del mio studio
non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parte interessate
alla mediazione
3. dichiaro la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico
assegnatomi
4. dichiaro di non avere rapporti di parentela e/o affinità entro il
IV° con alcuna delle parti interessate
Art. 21
Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco
Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 12 comma
3 lettere a), b) e c) e comma 4 è, con delibera dell'O.d.M., immediatamente
sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico
da altro mediatore all'uopo designato. Viene, pertanto,
invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria
l'O.d.M. può determinarsi nei confronti del mediatore nei seguenti
modi:
1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellarlo dall'Elenco dei mediatori, nel qual caso è immediatamente
notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del
rituale procedimento disciplinare.
Nel caso di esposto di una delle parte interessate, l'O.d.M. provvede
nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore
interessato, e può determinarsi nel seguente modo:
1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
2. sospenderlo cautelarmente dall'incarico provvedendo alla sua
sostituzione ed eventualmente aprire il procedimento di cancellazione
di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. di
appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.
Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata
notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.
TITOLO IV
LA CONTABILITA' DELL'O.d.M.
Art. 22
Dei mezzi dell'O.d.M.
L'O.d.M., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti,
mezzi e personale del C.d.O. E' tenuto a dotarsi di un Registro,
anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.
Art. 23
Entrate e Uscite
Sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione.
Sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori.
Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O.
previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario
dell'O.d.M.
Art. 24
Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.M.
Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.M. è affidata al C.d.O.
che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.
L'O.d.M. è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il
10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre),
presso il C.d.O. rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.
Il C.d.O, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su
relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.
In caso di mancata approvazione il rendiconto unitamente ad una
dettagliata relazione redatta dal Consigliere Tesoriere viene immediatamente
inviato al Responsabile del Registro per le opportune
verifiche.
Art. 25
Il rendiconto ed il Responsabile del Registro
L'O.d.M. è tenuto a stilare, entro il 28 febbraio dell'anno successi13
vo a quello contabile di riferimento, Rendiconto economico dell'attività
svolta. Il Rendiconto, così predisposto, deve essere inviato,
comunque, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello contabile
di riferimento, al Responsabile del Registro degli Organismi di
Mediazione
Art. 26
Delle entrate
Le entrate dell'O.d.M. sono utilizzate per compensare le maggiori
uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'O.d.M., in particolare
per le seguenti voci di bilancio:
- cap. 2 "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali
per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.M.;
- cap. 3 "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per
l'attività dell'O.d.M.;
- cap. 4 "spese postali e telefoniche ": maggiori spese postali e telefoniche
derivante dall'attività dell'O.d.M.;
- cap. 15 "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività
dell'O.d.M.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 27
Cancellazione dal Registro.
L'O.d.M. è cancellato dal Registro di cui all'art. 3 del D.M. n.
180/10, d'ufficio, quando non svolge almeno dieci procedimenti di
conciliazione nel corso di un biennio e ove ricorra l’ipotesi contemplata
dall’ultimo comma dell’articolo 9 del presente statuto.
Nel caso di cancellazione dell'O.d.M. dal Registro i procedimenti di
mediazione pendenti sono trasmessi, previo pagamento dei prescritti
diritti, all'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera
di Commercio di Reggio Calabria.
La cancellazione di ufficio preclude all'O.d.M. di ottenere una nuova
iscrizione prima che sia decorso un anno.
Art. 28
allegati
Sono allegati al presente statuto, diventandone parte integrante,
la tabella delle indennità spettanti all'O.d.M. ed ai Mediatori (ALL.
A) per l'opera prestata da aggiornare triennalmente.
Art. 29
Norma transitoria
In sede di prima applicazione del presente regolamento l'ultima
data utile per la iscrizione nell'Elenco dei Mediatori è fissata al 31
marzo 2011.
Art. 30
Norma finale
Per quanto non previsto nel presente Statuto l'O.d.M. è tenuto al
rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento degli organismi
di mediazione secondo le prevsioni contenute nel D.Lgs. n.
28/10 e nel D.M. n. 180/10
Art. 31
Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore dalla data dell'avvenuta iscrizione
dell'O.d.M. nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi
di mediazione a norma dell'articolo 3 e segg. del D.M. n.
180/10
Tabella A (articolo 14)
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200